Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

          a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

          b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

          c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

          d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

          e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;

          f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

 

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      2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.